Domande frequenti

Risposte a domande ricorrenti (FAQ). In questa sezione è possibile trovare chiarimenti e suggerimenti per saperne di più sulle Elezioni delle RSU, con rimandi a pagine presenti nel sito stesso.

Quando si vota?

Il 5-6-7 aprile 2022

Quanti sono i componenti di una Rsu?

Il numero dei componenti delle RSU è determinato in rapporto al numero dei dipendenti aventi diritto al voto. Le amministrazioni dovranno fornire alle organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta e, in seguito alla Commissione Elettorale, appena insediata (termine per l’insediamento 16 febbraio 2022), gli elenchi generali, in ordine alfabetico e distinti per sesso, dei dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a part-time) e determinato e i dipendenti comandati e quelli fuori ruolo. La data di riferimento per il calcolo del personale in servizio è, pertanto, quella del 31 gennaio 2022.

Nel caso di personale assunto dopo il 13 febbraio e prima del voto?

Il personale assunto dopo tale data esercita il diritto di voto senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU.

Quali sono le date previste per la raccolta delle firme per la presentazione delle liste?

La raccolta delle firme per la presentazione delle liste inizia il 1 febbraio 2022 e termina il 24 febbraio 2022. L’affissione delle liste nell'albo dell’Amministrazione è prevista per il 24 marzo 2022.

A chi vanno consegnate le liste con le relative firme di sottoscrizione?

Fino all’insediamento della commissione elettorale ovvero della sua costituzione formale le liste vanno presentate all'Amministrazione - all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali. Sarà compito dell’Amministrazione provvedere alla consegna delle liste e delle firme alla Commissione elettorale quando si sarà costituita. E’ importante che le liste siano correttamente protocollate per evitare eventuali disguidi sulla data di presentazione.

Dove vota un lavoratore che esplica la sua attività in più sedi?

Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E' compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (è evidente che la stessa regola vale per l'eleggibilità, con l'avvertenza che il lavoratore deve per tempo indicare la sede scelta).

L'organizzazione sindacale che deve raccogliere le firme quante ne deve raccogliere? C'è un numero che non può superare?

Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto un numero di firme dei lavoratori dipendenti non inferiore al 2% del totale dei dipendenti per le amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell'1% sul totale dei lavoratori nelle amministrazione con oltre 2000 dipendenti e in ogni modo non superiore a 200 firme. Si precisa che l'1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, il numero delle firme non è aggiuntivo rispetto al 2% richiesto fino a 2000 dipendenti. Ciò significa che, ad esempio, su 2.500 dipendenti, non si calcola per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l'1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l'1% sui 2.500 aventi diritto al voto (25). Si potrebbe verificare il caso che il numero di firme raccolte sia superiore a quanto previsto, questo fatto non costituisce errore formale e non determina l'invalidazione della lista. Può, al contrario, rappresentare una garanzia in quanto si potrebbe determinare il caso che un lavoratore firmi per più liste (fatto che va sempre controllato) e dovendole annullare, si correrebbe il rischio di non raggiungere le firme necessarie.

Calcola il numero di firme, seggi e candidati per la presentazione delle liste.

Un lavoratore comandato presso un'altra pubblica amministrazione, può candidarsi?

Può candidarsi nell’amministrazione di appartenenza (in questo caso se eletto deve rientrare nella sede di appartenenza.

Nell’amministrazione sede di comando a condizione che il termine del comando non si concluda prima del 31/12/2022.

Nel caso di lavoratori a cui si applica un contratto non stipulato presso l'Aran come si ci comporta?

Non può né votare né essere candidato quel lavoratore che pur comandato sia titolare di un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'ARAN.

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    Avvertenze

    Nel predisporre la documentazione e le risposte alle FAQ utilizziamo le seguenti fonti:

    • Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (ora art. 42 - 43 - 44 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001);
    • Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (parte II);
    • Protocollo per definizione del calendario delle votazioni RSU 9 gennaio 2018

    Accordi integrativi di comparto 2007 che intervengono su:

    • numero dei componenti delle RSU;
    • mappatura delle sedi di RSU per le Amministrazioni centrali;
    • specificità legate ai diversi comparti.


    Nel caso di modifiche dovute a nuovi accordi presso l'Aran sarà nostra cura evidenziare tempestivamente le correzioni.